Normativa di riferimento
Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16-04-2015 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FISSO DA ESIGERE A CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO O MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO - D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 12.
La Legge n. 162/2014 ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi.
E' possibile fissare un appuntamento telefonico e trasmettere il modulo di richiesta allegando copia dei documenti di identità degli interessati.
Costo
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio sede di Teglio.
Modulistica
Richiesta separazione/divorzio in Comune
Richiesta modifica condizioni separazione/divorzio in Comune
Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel. 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
MAIL demografico@comune.teglio.so.it
PEC demografico@pec.comune.teglio.so.it (riceve solo da PEC)
Normativa di riferimento
Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16-04-2015 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FISSO DA ESIGERE A CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO O MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO - D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 12.
La Legge n. 162/2014 ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi.
E' possibile fissare un appuntamento telefonico e trasmettere il modulo di richiesta allegando copia dei documenti di identità degli interessati.
Costo
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio sede di Teglio.
Modulistica
Richiesta separazione/divorzio in Comune
Richiesta modifica condizioni separazione/divorzio in Comune
Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel. 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
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PEC demografico@pec.comune.teglio.so.it (riceve solo da PEC)