Pubblicazioni di matrimonio

Pubblicazioni matrimoniali

Normativa di riferimento
Codice Civile
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
Regolamento Comunale celebrazione matrimoni civili

Cosa è
Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni. Si tratta di una forma di pubblicità notizia. Eseguite le pubblicazioni è possibile la celebrazione del matrimonio.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono indicate dal codice civile con gli articoli da 84 ad 89:
- età (art. 84) - gli sposi devono aver compiuto 18 anni ma possono essere ammessi al matrimonio anche dopo i 16 compiuti - previa autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
- interdizione (art. 85) - non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
- libertà di stato (art. 86) - i richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
- mancanza di rapporti di parentela o affinità (art. 87);
- delitto (art. 88) - non deve esserci condanna per omicidio sul coniuge dell'altra persona;
- divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89).


Soggetto/i abilitati a rendere la richiesta di pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio è richiesta dagli sposi, non appartenenti allo stesso sesso.

Dove e a chi presentare richiesta di pubblicazione di matrimonio
Per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio è sufficiente presentarsi all'Ufficio di Stato Civile di uno dei comuni di residenza degli sposi per concordare modalità e termini del procedimento nel rispetto della normativa di settore vigente; tale Comune provvederà successivamente a richiedere la pubblicazione all'altro Comune eventualmente competente per residenza dell'altro sposo.
All'atto della richiesta di pubblicazioni, in caso di matrimonio civile, i futuri sposi (nubendi):
- indicano il Comune in cui intendono contrarre matrimonio;
- scelgono il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- effettuano il pagamento della tariffa richiesta (in caso di nubendi entrambi non residenti) per la celebrazione del matrimonio nei luoghi di proprietà comunale previsti da Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.   27 del 26 giugno 2014.   
Ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige il processo verbale in cui indica tra l'altro la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in area riservata del sito web istituzionale.

D
ocumenti necessari
- documenti di riconoscimento in corso di validità;
- in caso di matrimonio religioso richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune ovvero n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna se gli sposi sono residenti in Comuni diversi;
- nulla osta o certificato di capacità matrimoniale se uno o entrambi i nubendi sono cittadini stranieri;
- fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei testimoni (maggiorenni e pari a numero 2).

Gli ulteriori documenti necessari per il procedimento sono acquisiti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte di minore
Le pubblicazioni devono essere richieste da chi esercita sul minore la patria potestà. Il minore, che ha compiuto anni 16, è autorizzato a contrarre matrimonio dal Tribunale dei minorenni tramite decreto da produrre in copia in sede di pubblicazioni matrimoniali. Il documento deve essere presentato dall'interessato e non può essere acquisito dall'ufficio di stato civile.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte di cittadino straniero
Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare nulla osta ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile, o il certificato di capacità matrimoniale per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 agosto 1980 o la certificazione prevista da leggi speciali, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese nel quale venga indicato che secondo il proprio ordinamento giuridico non vi sono ostacoli al matrimonio. Il documento, tradotto e/o legalizzato, deve essere presentato dall'interessato e non può essere acquisito dall'ufficio di stato civile.

Accertamenti e verifiche da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione di matrimonio
In base alla richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale contenente le dichiarazioni delle parti, sottoscritto dalle stesse parti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad effettuare le proprie attività d'ufficio verificando le dichiarazioni degli sposi ed acquisendo d'ufficio i documenti ritenuti necessari. Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione dell'atto di pubblicazione all'albo pretorio online del sito istituzionale per almeno 8 giorni consecutivi e a richiederne, se ne ricorre il caso, la pubblicazione al Comune dove risiede l'altro sposo. Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami, il quarto giorno l'Ufficiale di Stato Civile rilascia agli sposi il certificato di eseguite pubblicazioni relativo al/ai Comuni di affissione; tale certificato è consegnato al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio cattolico e al Ministro di Culto competente in caso di matrimonio in caso di matrimonio acattolico o regolato da intese. In caso di rifiuto della pubblicazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile lo stesso rilascia ai nubendi certificazione con i motivi del rifiuto (art. 7 del D.P.R. 396/2000).
In caso di cittadini italiani entrambi residenti all'estero ed iscritto all'Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) di un Comune italiano la richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere presentata all'autorità consolare competente per residenza all'estero. La pubblicazione non può essere richiesta al/ai Comune/i italiano/i di iscrizione Aire.
S
e solo uno dei nubenti risiede all'estero con iscrizione all'Aire e l'altro in Italia, le pubblicazioni verranno effettuate presso l'autorità consolare competente per residenza all'estero e presso il Comune di residenza in Italia.


Termine e modalità per la celebrazione del matrimonio
Le parti hanno un termine di centottanta giorni entro il quale deve avvenire la celebrazione del matrimonio, altrimenti l'intera procedura è considerata come non avvenuta. Il termine di centottanta giorno decorre dalla data di rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio.

Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel.                 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
MAIL              demografico@comune.teglio.so.it
PEC                demografico@pec.comune.teglio.so.it (riceve solo da PEC)

Pubblicazioni matrimoniali

Normativa di riferimento
Codice Civile
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
Regolamento Comunale celebrazione matrimoni civili

Cosa è
Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni. Si tratta di una forma di pubblicità notizia. Eseguite le pubblicazioni è possibile la celebrazione del matrimonio.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono indicate dal codice civile con gli articoli da 84 ad 89:
- età (art. 84) - gli sposi devono aver compiuto 18 anni ma possono essere ammessi al matrimonio anche dopo i 16 compiuti - previa autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
- interdizione (art. 85) - non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
- libertà di stato (art. 86) - i richiedenti non devono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
- mancanza di rapporti di parentela o affinità (art. 87);
- delitto (art. 88) - non deve esserci condanna per omicidio sul coniuge dell'altra persona;
- divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89).


Soggetto/i abilitati a rendere la richiesta di pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio è richiesta dagli sposi, non appartenenti allo stesso sesso.

Dove e a chi presentare richiesta di pubblicazione di matrimonio
Per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio è sufficiente presentarsi all'Ufficio di Stato Civile di uno dei comuni di residenza degli sposi per concordare modalità e termini del procedimento nel rispetto della normativa di settore vigente; tale Comune provvederà successivamente a richiedere la pubblicazione all'altro Comune eventualmente competente per residenza dell'altro sposo.
All'atto della richiesta di pubblicazioni, in caso di matrimonio civile, i futuri sposi (nubendi):
- indicano il Comune in cui intendono contrarre matrimonio;
- scelgono il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- effettuano il pagamento della tariffa richiesta (in caso di nubendi entrambi non residenti) per la celebrazione del matrimonio nei luoghi di proprietà comunale previsti da Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.   27 del 26 giugno 2014.   
Ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige il processo verbale in cui indica tra l'altro la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in area riservata del sito web istituzionale.

D
ocumenti necessari
- documenti di riconoscimento in corso di validità;
- in caso di matrimonio religioso richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune ovvero n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna se gli sposi sono residenti in Comuni diversi;
- nulla osta o certificato di capacità matrimoniale se uno o entrambi i nubendi sono cittadini stranieri;
- fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei testimoni (maggiorenni e pari a numero 2).

Gli ulteriori documenti necessari per il procedimento sono acquisiti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte di minore
Le pubblicazioni devono essere richieste da chi esercita sul minore la patria potestà. Il minore, che ha compiuto anni 16, è autorizzato a contrarre matrimonio dal Tribunale dei minorenni tramite decreto da produrre in copia in sede di pubblicazioni matrimoniali. Il documento deve essere presentato dall'interessato e non può essere acquisito dall'ufficio di stato civile.

Richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte di cittadino straniero
Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare nulla osta ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile, o il certificato di capacità matrimoniale per gli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 agosto 1980 o la certificazione prevista da leggi speciali, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese nel quale venga indicato che secondo il proprio ordinamento giuridico non vi sono ostacoli al matrimonio. Il documento, tradotto e/o legalizzato, deve essere presentato dall'interessato e non può essere acquisito dall'ufficio di stato civile.

Accertamenti e verifiche da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione di matrimonio
In base alla richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale contenente le dichiarazioni delle parti, sottoscritto dalle stesse parti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad effettuare le proprie attività d'ufficio verificando le dichiarazioni degli sposi ed acquisendo d'ufficio i documenti ritenuti necessari. Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione dell'atto di pubblicazione all'albo pretorio online del sito istituzionale per almeno 8 giorni consecutivi e a richiederne, se ne ricorre il caso, la pubblicazione al Comune dove risiede l'altro sposo. Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami, il quarto giorno l'Ufficiale di Stato Civile rilascia agli sposi il certificato di eseguite pubblicazioni relativo al/ai Comuni di affissione; tale certificato è consegnato al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio cattolico e al Ministro di Culto competente in caso di matrimonio in caso di matrimonio acattolico o regolato da intese. In caso di rifiuto della pubblicazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile lo stesso rilascia ai nubendi certificazione con i motivi del rifiuto (art. 7 del D.P.R. 396/2000).
In caso di cittadini italiani entrambi residenti all'estero ed iscritto all'Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) di un Comune italiano la richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere presentata all'autorità consolare competente per residenza all'estero. La pubblicazione non può essere richiesta al/ai Comune/i italiano/i di iscrizione Aire.
S
e solo uno dei nubenti risiede all'estero con iscrizione all'Aire e l'altro in Italia, le pubblicazioni verranno effettuate presso l'autorità consolare competente per residenza all'estero e presso il Comune di residenza in Italia.


Termine e modalità per la celebrazione del matrimonio
Le parti hanno un termine di centottanta giorni entro il quale deve avvenire la celebrazione del matrimonio, altrimenti l'intera procedura è considerata come non avvenuta. Il termine di centottanta giorno decorre dalla data di rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio.

Per informazioni rivolgersi
Servizio n. 2 Demoanagrafico - Ufficio Stato Civile
Tel.                 0342 789.026 - 0342 789.027 - 0342 789.028
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PEC                demografico@pec.comune.teglio.so.it (riceve solo da PEC)